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Spagna, Domenica 05 Settembre 2010
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19/09/2008

SEPARAZIONE E DIVORZIO

I litigi matrimoniali comportano due tipi di conseguenze per i coniugi, quelle economiche e quelle personali, visto che il matrimonio è un legame tra due persone e i loro beni.

Si potrebbe dire che in Spagna questo si risolve mediante un processo piuttosto rapido. Comincia con la presentazione di una domanda, questa si comunica all’altro coniuge e dopo constatazione, si svolge un procedimento giudiziale, dove le parti (con l’aiuto di un avvocato e un procuratore) posono far valere i loro argumenti e presentare le prove pertinenti.

I Tribunali e Corti spagnoli sono competenti per agire nei litigi tra stranieri. Si deve rivolgere in primo luogo a:
-Tribunale di primo grado corrispondente al domicilio coniugale.
-se i coniugi non abitano nello stesso domicilio,  il richiesto potrà scegliere tra il tribunale corrispondente all’ultimo domicilio dei coniugi o al suo proprio.
-coloro che non abbiano domicilio abituale, potrano essere richiesti dovè si trovino o nella loro ultima residenza. In ultima istanza, sarà competente il Tribunale corrispondente al domicilio del ricorrente. (art 769 del Codice di Procedura Civile)

La separazione e il divorzio sarano portati a termine secondo le leggi del paese di cui hanno la nazionalità i coniugi, se non fosse la stessa, la legge del paese dove abita abitualmente il matrimonio, e, nel caso che   abitino in paesi differenti, secondo la legge spagnola, sempre che i Tribunali siano competenti. (art 107 Codice Civile)

Previamente o simultanea, può essere richiesta l’adozione di qualche misura provvisoria allo scopo di regolare i rapporti economichi e personali dei coniugi durante il processo di separazione.

A volte, se l’adozione di queste misure è urgente, è da consigliare chiederle in anticipo. Il Tribunale le accetterà e convochera una udienza per determinarne le definitive. (Questo succede anche se le mesure sono richieste simultaneamente a la presentazione della domanda di divorzio) In oltre, secondo la nuova legge 19/2003 che modifica la legge organica del potere giudiziario, il giudice devrà convocare una udienza entro i dieci giorni seguenti alla presentazione della domanda.

Le mesure a prendere, sia di maniera porvvisoria o definitiva sono:

- Assegno di custodia dei figli
-  Uso dell’alloggio
- Pensione alimentare per i figli il cui ammontare sarà determinato per il poter economico del coniuge obbligato ad abbonarla.
- Pensione “complementare” per il coniuge piú pregiudicato dal punto di vista economico.
-La liquidazione del regime della comunione dei beni può essere esguitoto in qualsiasi momento del processo. Merita una formalità differente.

Per maggiori informazioni, non esitare a contattarci.

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